| STATUTO NAZIONALE PENELOPE ITALIA | |
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Approvato dall’assemblea straordinaria 9 maggio 2009 Art. 1 (Denominazione e sede) 1. è costituita l’Organizzazione di volontariato a base associativa denominata “Penelope - Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse” (in breve, anche di seguito, “Penelope Italia”), con sede legale in Roma, via Salita De Crescenzi, 30. Art. 2 (Statuto) 1. – L’Associazione di volontariato “Penelope - Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse” è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla Legge 11 Agosto 1991 n° 266, al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell’Ordinamento giuridico. 2. – L’Associazione di volontariato “Penelope - Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse” è l’organismo di collegamento e coordinamento nazionale delle associazioni territoriali a rilevanza regionale, espressione locale di Penelope Italia (di seguito per brevità Associazioni Territoriali). 3. – Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutte le Associazioni Territoriali aderenti: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa. 4. – Lo Statuto è modificato con deliberazione del Consiglio Nazionale con la maggioranza dei 3/4 dei suoi componenti: esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall’art. 12 delle preleggi al Codice Civile. Art. 3 (Finalità dell’associazione) 1. – Penelope Italia non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e della promozione della persona e della sua dignità, della pace, della legalità e della giustizia sociale. Essa in particolare intende: a) promuovere a livello nazionale ed internazionale occasioni di incontro per le famiglie che hanno vissuto l’esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie; b) sostenere a livello nazionale ed internazionale iniziative di sensibilizzazione rivolte all’opinione pubblica affinché le persone scomparse non siano dimenticate; c) promuovere a livello nazionale ed internazionale percorsi di informazione e formazione dei cittadini sulle problematiche della scomparsa delle persone, volontaria o non volontaria, e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, convegni ecc. d) proporsi a livello nazionale ed internazionale come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno alle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa di un proprio congiunto. e) promuovere e favorire la creazione e l’organizzazione di strumenti di raccolta e di elaborazione dei dati riguardanti le persone scomparse in Italia ed all’estero. f) fornire collegamento operativo e funzionale fra le Associazioni Territoriali attive nelle diverse realtà istituzionali e sociali; 2. – L’attività di Penelope Italia può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati. 3. – Penelope Italia opera sull’intero territorio nazionale ed in ambito internazionale. Art. 4 (Associazioni Territoriali aderenti) 1. – Sono aderenti di Penelope Italia le Associazioni Territoriali costituite conformemente ai principi ed alle finalità contenute nel presente statuto, dotate di autonomia statutaria, gestionale e amministrativa. 2. – è possibile costituire una nuova associazione territoriale a rilevanza regionale su richiesta di almeno 20 persone residenti nella regione interessata, presentata al Comitato Direttivo. In caso di parere favorevole, l’Associazione Territoriale sarà costituita in conformità agli schemi di atto costitutivo e di statuto approvati dal Consiglio Nazionale. I criteri, vincoli e requisiti per la costituzione di una Associazione Territoriale saranno stabiliti con regolamento adottato dal Comitato Direttivo. 3. – Le associazioni territoriali hanno facoltà di iscriversi ai Registri del Volontariato, regionale o provinciale, ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni di natura economica, amministrativa e gestionale previste dalla Legge n. 266/1991 e dalle leggi regionali ed altresì ai fini dell’attribuzione della natura fiscale di ONLUS ai sensi dell’art. 10, comma 8 del D.Lgs. n. 460/1997. 4. – Sarà garantita in ogni caso la prevalenza numerica delle Associazioni di volontariato iscritte nei registri del volontariato. 5. – Penelope Italia, per il tramite dei propri competenti organi istituzionali, esercita nei confronti di ogni Associazione Territoriale le seguenti funzioni: a) indirizzo delle autonome attività associative territoriali in conformità alle linee programmatiche ed ai progetti di intervento deliberati in sede nazionale; b) coordinamento della partecipazione delle Associazioni Territoriali alle iniziative promosse e organizzate da Penelope Italia; c) controllo e supervisione periodica sulla gestione operativa della Associazione Territoriale; d) riscossione della quota parte dei contributi associativi di spettanza di Penelope Italia. 6. Nel caso in cui una Associazione Territoriale non ottemperi agli atti di indirizzo emanati da Penelope Italia, ovvero ponga in essere comportamenti o iniziative in contrasto con lo spirito e le finalità della stessa, ovvero rifiuti di sottoporsi ai periodici controlli sulla gestione, ovvero a seguito dei predetti controlli vengano rilevate gravi mancanze nella regolarità dell’amministrazione, il Comitato Direttivo potrà deliberare provvedimenti disciplinari a carico degli organi della Associazione Territoriale fino alla esclusione della stessa. 7. – Una Associazione Territoriale può perdere la qualità di aderente nei seguenti casi: a)decadenza per scioglimento dell’Associazione Territoriale aderente; b)decadenza per mancato versamento della quota associativa annua di spettanza di Penelope Italia, disposta previa contestazione formale del mancato versamento; c)esclusione a seguito di comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi di Penelope Italia, disposta previa contestazione formale dei fatti e acquisizione delle eventuali giustificazioni per le quali va concesso un termine non inferiore a 30 giorni. 8. – L’esclusione e la decadenza degli aderenti sono deliberate dal Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, il Comitato Direttivo deve contestare per iscritto alla Associazione Territoriale escludenda tutti gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica. L’Associazione Territoriale dichiarata decaduta o esclusa ha facoltà di ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esclusione o della decadenza, al Collegio dei Probiviri il quale deciderà entro i successivi 60 giorni con provvedimento scritto e motivato. 9. – L’Associazione Territoriale, decaduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, è tenuta a restituire tutto il materiale in suo possesso di proprietà di Penelope Italia, non potrà più fregiarsi dell’emblema di Penelope Italia, non potrà più utilizzare la denominazione “Penelope”, né potrà più porre in relazione la propria organizzazione con quella di Penelope Italia. 10. – Le Associazioni Territoriali aderenti sono obbligate: a)a rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b)ad informare il comportamento dei loro associati, e degli organi a cui gli stessi partecipano, a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative; c)a versare la quota associativa annua di spettanza di Penelope Italia, il cui importo è fissato annualmente dal Comitato Direttivo; d)a far sì che i propri associati svolgano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. 11. – Ai delegati delle Associazioni Territoriali aderenti spettano i diritti di informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge e dallo statuto. Le Associazioni Territoriali aderenti hanno inoltre diritto, per il tramite dei propri associati, a partecipare a tutte le attività promosse da Penelope Italia. 12. – Con apposito regolamento, da adottarsi da parte del Comitato Direttivo, sono stabilite le ulteriori norme di dettaglio per la individuazione e la disciplina delle modalità di coordinamento delle attività e dei rapporti fra Penelope Italia e le Associazioni Territoriali. Art. 5 (Patrimonio) 1. – Il patrimonio di Penelope Italia è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive delle gestioni. 2. – Penelope Italia trae le risorse economiche per il suo funzionamento da: a) quote associative annuali; b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti; c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private; d) entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione e da attività commerciali e produttive marginali; e) rimborsi derivanti da convenzioni. 3. – Il patrimonio sociale viene utilizzato per il conseguimento degli scopi statutari. Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto. 4. – Il Presidente di Penelope Italia può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, Lo stesso può inoltre acquistare o accettare lasciti, legati e donazioni di beni immobili su delibera favorevole del Comitato Direttivo. 5. – L’esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Comitato Direttivo redige il rendiconto, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all’Assemblea Nazionale, convocata entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega. Art. 6 (Organi di Penelope Italia) 1. – Sono organi di Penelope Italia: a) il Consiglio Nazionale; b) il Comitato Direttivo; c) il Presidente Nazionale; d) il Collegio dei Probiviri. 2. – Al fine del raggiungimento degli scopi sociali Penelope Italia può dotarsi di organi consultivi istituiti e disciplinati con apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo. Art. 7 (Il Consiglio Nazionale) 1. – Il Consiglio Nazionale è l’organo sovrano di Penelope Italia. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutte le Associazioni territoriali aderenti, anche assenti o dissenzienti. Il Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti delle Associazioni Territoriali e da due rappresentanti delegati eletti da ogni Associazione Territoriale aderente, in regola con il versamento della quota associativa di spettanza di Penelope Italia alla data dell’avviso di convocazione. La durata del Consiglio Nazionale è fissata in tre anni. 2. – Il Consiglio Nazionale in seduta ordinaria indirizza l’attività di Penelope Italia ed inoltre: a) approva il rendiconto annuale; b) elegge i componenti del Comitato Direttivo, stabilendone il numero; c) elegge il Presidente Nazionale; d) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; e) formula proposte operative; f) stabilisce le linee programmatiche e di indirizzo delle attività svolte dalle Associazioni Territoriali; g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo. 3. – Il Consiglio Nazionale viene convocato in seduta ordinaria dal Presidente Nazionale almeno due volte all’anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente Nazionale, o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo delle Associazioni Territoriali aderenti lo richieda. 4. – Il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento di Penelope Italia e alla devoluzione del patrimonio sociale. 5. – La seduta ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da uno dei vice Presidenti, ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o a mezzo posta elettronica, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. 6. – Le sedute del Consiglio Nazionale, ordinaria e straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, la seduta è validamente costituita, qualunque sia il numero dei suoi membri presenti. Ogni membro del Consiglio Nazionale non può essere portatore di più di una delega di altro membro che rappresenti la stessa Associazione Territoriale. 7. – Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei componenti presenti. 8. – Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate a maggioranza qualificata dei 3/4 dei componenti del Consiglio Nazionale. 9. – Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente Nazionale. 10. – Con apposito regolamento, da adottarsi da parte del Comitato Direttivo, sono stabilite le ulteriori norme di dettaglio per la determinazione del numero e delle modalità di elezione dei delegati delle Associazioni Territoriali al Consiglio Nazionale. Art. 8 (Il Comitato Direttivo) 1. – Il Comitato Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dal Consiglio Nazionale fra i propri componenti. Non possono essere eletti al Comitato Direttivo più di due delegati del Consiglio Nazionale provenienti dalla medesima Associazione Territoriale. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito. Il loro numero è sempre determinato in misura dispari, compreso il Presidente Nazionale. È incompatibile la carica di consigliere con altre cariche politiche. 2. – In caso di dimissioni o altro impedimento permanente di un proprio componente, questi è sostituito con deliberazione del Comitato Direttivo che nomina il primo dei non eletti, nel rispetto del criterio di rappresentanza territoriale di cui al comma precedente, il quale rimane in carica fino allo scadere del Comitato Direttivo. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Comitato Direttivo, questi decade per intero ed il Consiglio Nazionale deve provvedere immediatamente al suo rinnovo. L’assenza ingiustificata di un membro del Comitato per più di due sedute consecutive ne determina la decadenza. 3. – Al Comitato Direttivo spetta: a) nominare due vice presidenti di cui uno vicario, un segretario e un tesoriere; b) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; c) predisporre lo schema di rendiconto e i regolamenti attuativi; d) autorizzare la costituzione di Associazioni Territoriali; e) deliberare sulle decadenze e sulle esclusioni; f) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione non spettanti all’assemblea; g) promuovere la raccolta di fondi; h) stabilire l’importo della quota associativa annua di spettanza di Penelope Italia e riscuoterla dalle Associazioni Territoriali; i) nominare i membri degli organi consultivi ove istituiti. l) coordinare la partecipazione delle associazioni territoriali alle iniziative promosse e organizzate da Penelope Italia. m) effettuare le previste attività di controllo e supervisione periodica sulla gestione operativa delle Associazioni Territoriali; 4. – Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente Nazionale, o in sua vece, da uno dei due vice presidenti, o in mancanza di entrambi, dal membro più anziano in carica. 5. – Il Comitato Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Esso assume la propria deliberazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare. 6. – I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all’approvazione del Comitato nell’adunanza successiva e conservati agli atti. Art. 9 (Il Presidente Nazionale e le altre cariche associative) 1. – Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Comitato Direttivo, nonché il Consiglio Nazionale, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Comitato Direttivo. 2. – Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale di Penelope Italia di fronte ai terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo; coordina le attività associative, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso a Penelope Italia, firma ogni atto autorizzato dal comitato Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del comitato direttivo, salvo ratifica nella riunione del Comitato immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente vicario. 3. – I Vice Presidenti: a) sostituiscono il Presidente Nazionale in caso di sua temporanea assenza o impedimento; b) si attivano particolarmente per far conoscere all’esterno le iniziative e gli scopi di Penelope Italia. 4. – Il Segretario: a) collabora attivamente col Presidente Nazionale in tutti i problemi esecutivi dell’attività associativa; b) provvede alla corrispondenza, tiene l’archivio e redige i verbali delle adunanze del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo; c) svolge ogni altro compito di carattere amministrativo ed esecutivo che l’attività associativa richiede; d) sostituisce il Tesoriere in caso di sua temporanea assenza o impedimento. e) cura per quanto di sua competenza i rapporti con le Associazioni Territoriali. 5. – Il Tesoriere: a) gestisce il patrimonio, cura la riscossione delle quote associative annuali di spettanza di Penelope Italia e organizza la raccolta dei fondi necessari per l’attività associativa; b) tiene la contabilità e redige il rendiconto finanziario annuale; c) sostituisce il Segretario in caso di sua temporanea assenza o impedimento; d) cura per quanto di sua competenza i rapporti con le Associazioni Territoriali. Art. 10 (Il Collegio dei Probiviri) 1. – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dal Consiglio Nazionale fra gli associati delle Associazioni Territoriali aderenti aventi diritto di voto; dura in carica cinque anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito. 2. – In caso di dimissioni o altro impedimento permanente di un componente, questi è sostituito con deliberazione del Consiglio Nazionale, il quale nomina il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Collegio. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Collegio, il Consiglio Nazionale deve provvedere alla elezione del Collegio intero. 3. – Al Collegio dei Probiviri spetta: a) nominare al suo interno un presidente e un segretario; b) decidere sui ricorsi presentati contro le delibere del Comitato Direttivo in materia di decadenza o esclusione; c) risolvere i conflitti di competenza fra gli organi di Penelope Italia; d) dirimere controversie fra gli associati delle Associazioni Territoriali, ex bono et aequo e senza formalità di procedura; e) dirimere controversie fra le Associazioni Territoriali, ex bono et aequo e senza formalità di procedura; f) dirimere controversie in merito all’interpretazione dello statuto e dei regolamenti interni. Art. 11 (Scioglimento di Penelope Italia e devoluzione del patrimonio) 1. – Penelope Italia può sciogliersi per deliberazione del Consiglio Nazionale con voto favorevole dei 3/4 delle Associazioni Territoriali aderenti. 2. – In caso di scioglimento o di cessazione di Penelope Italia, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore. è in ogni caso vietato il riparto di attività fra i soci. Art. 12 (Disposizioni finali) 1. – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione. |























