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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE - ONLUS -
Art. 1 (Denominazione e sede) 1. Si è costituita Penelope - Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve denominabile anche Onlus), con sede legale in Potenza alla Via Ciccotti n° 31/ F
Art. 2 (Statuto) 1. - L'Associazione di volontariato "Penelope - Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse Onlus è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla Legge 11 Agosto 1991 n° 266, al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico. 2. - Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci dell'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.
Art. 3 (Finalità dell'associazione) 1. - L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e della promozione della persona e della sua dignità, della pace, della legalità e della giustizia sociale. In particolare intende:
promuovere occasioni di incontro per le famiglie che sul territorio nazionale e all'estero hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie. offrire un sostegno legale e psicologico alle famiglie che vivono la scomparsa di un proprio congiunto. sostenere iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica affinché le persone scomparse non siano dimenticate. proporsi come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno alle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa di un proprio congiunto. promuovere e favorire la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e di elaborazione dei dati riguardanti le persone scomparse in Italia ed all'estero.
2. - L'attività dell'Associazione può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati. 3. - L'Associazione opera sull'intero territorio nazionale. I soci di Penelope - Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse Onlus, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, possono costituire associazioni territoriali a rilevanza regionale, dotate di autonomia statutaria, gestionale e amministrativa, in osservanza ai principi e agli scopi dell'associazione e sulla base dello statuto approvato dall'assemblea nazionale. Il comitato territoriale si costituisce su richiesta di almeno 20 soci , residenti nel territorio interessato, regolarmente iscritti all'associazione nazionale. L'iscrizione al Comitato Regionale comporterà automaticamente l'iscrizione all'associazione nazionale. Le richieste di adesione all'Associazione Nazionale provenienti da regioni in cui siano presenti comitati territoriali verranno demandate a quest'ultimi per competenza. E' data facoltà al Consiglio Direttivo Nazionale di intervenire nel merito delle decisioni assunte dai comitati territoriali qualora queste dovessero essere in contrasto con lo spirito e le finalità di Penelope. Ulteriori atti volti a regolare i rapporti tra i comitati territoriali e l'associazione nazionale saranno demandati ad un regolamento interno.
Art. 4 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri dei soci) 1. - Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà. Sono ben accetti il sostegno e il contributo che enti pubblici e privati, interessati a partecipare alla realizzazione dei programmi, possono offrire per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. 2. - L'ammissione dei soci all'Associazione è deliberata, a domanda dell'interessato, dal Consiglio Direttivo. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata. 3. - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione a seguito di comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione. 4. - L'esclusione e la decadenza dei soci, come anche la temporanea sospensione, sono deliberate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, al Collegio dei Probiviri il quale deciderà entro 60 giorni in forma scritta e motivata.
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